#GLI IMPEGNI DELLA FONDAZIONE

LO STATUTO

La Fondazione detiene l’eredità di Maria Valtorta per aver ricevuto in dotazione la proprietà dei suoi manoscritti originali con i diritti d’autore, la proprietà della casa Valtorta in Viareggio, restaurata e aperta ai visitatori come casa-museo, e la proprietà di ogni genere di documentazione sulla persona e sugli scritti di Maria Valtorta che sia stata rinvenuta nella casa.

La Fondazione è presieduta da Emilio Pisani, editore e curatore storico delle pubblicazioni delle opere Valtortiane, figlio di Michele Pisani, il tipografo-editore al quale Maria Valtorta affidò nel 1952 la pubblicazione della sua opera.

La Fondazione persegue gli scopi di custodire e proporre ogni memoria di Maria Valtorta e di tutelare, valorizzare e divulgare gli scritti di Lei.

La Fondazione diffida chiunque chieda offerte nel nome di Maria Valtorta per una presunta introduzione della Causa di Beatificazione, che inizierà quando la competente Autorità Ecclesiastica lo riterrà opportuno.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è l’unica a farsi carico degli oneri pecuniari da sostenere per le operazioni di raccolta delle testimonianze, che comportano prestazioni professionali con trasferte in Italia e all’Estero.

Si può aiutare la Fondazione con libere offerte, deducibili dal reddito, da versare sul conto corrente postale n.  0 0 0 0 0 5 0 9 8 2 4 4
oppure con bonifico bancario usando il codice IBAN: I T 0 8 Q 0 7 6 0 1 – 1 4 8 0 0 –  0 0 0 0 0 5 0 9 8 2 4 4.

È costituita una Fondazione senza scopo di lucro denominata “FONDAZIONE MARIA VALTORTA CEV”.
La Fondazione è costituita con i requisiti di un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 460/97, e pertanto si impegna a prendere la denominazione “FONDAZIONE MARIA VALTORTA CEV – onlus” dopo avere ottenuto tale riconoscimento e ad usare in ogni segno distintivo e in ogni comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” oppure l’acronimo “onlus”.
La Fondazione è costituita per iniziativa dei coniugi Emilio Pisani e Claudia Vecchiarelli e della Società a responsabilità limitata “Centro Editoriale Valtortiano” (siglabile CEV), il cui Statuto prevede, nell’art. 4, la “costituzione di una Fondazione o Ente che raccolga l’Eredità morale e materiale di Maria Valtorta”.
La Fondazione ha sede legale in Isola del Liri, provincia di Frosinone, al Viale Piscicelli n. 91, e potrà avere sedi secondarie e costituire uffici o delegazioni sia in Italia che all’Estero, onde svolgere attività e curare relazioni conformi al proprio scopo.
La Fondazione non ha limiti di durata e potrà assumere, come sua insegna, un marchio appositamente disegnato e approvato dal Consiglio di amministrazione.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di tutela e di valorizzazione di cose d’interesse culturale e storico per utilità sociale.
In particolare la Fondazione – che nell’atto costitutivo riceve in dotazione la proprietà della casa-museo Valtorta in Viareggio e la proprietà dei manoscritti originali delle opere edite di Maria Valtorta con i relativi diritti d’autore – persegue il duplice scopo di: 1) custodire e proporre ogni memoria della persona di Maria Valtorta come un bene d’interesse pubblico; 2) tutelare, valorizzare, divulgare gli scritti di Maria Valtorta a beneficio dell’umanità.

Le attività della Fondazione devono rendere operativi ed efficaci gli scopi che sono dichiarati nell’art. 2, i quali – essendo diretti a tutelare e valorizzare un patrimonio letterario che suscita interessi culturali e arreca benefici spirituali nei lettori di ogni parte del mondo – si pongono nella fattispecie della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive sue modificazioni e integrazioni.
Per il perseguimento dei suoi scopi la Fondazione dovrà conservare e proteggere i manoscritti originali di Maria Valtorta e dovrà curare la manutenzione e gestire la custodia della casa-museo Valtorta in Viareggio, perché possa continuare ad essere aperta ai visitatori, che provengono da ogni parte d’Italia e del mondo, e perché vi si possa svolgere, eventualmente, qualche attività culturale finalizzata alla conoscenza degli scritti valtortiani.
Inoltre la Fondazione potrà:

  1. acquisire, ad incremento del proprio patrimonio, la proprietà o il possesso a qualsiasi titolo di altri beni valtortiani, come: manoscritti ancora inediti di Maria Valtorta compreso l’Epistolario, libri, documenti, oggetti e quanto altro sia appartenuto ai Valtorta o costituisca testimonianza e memoria della persona di Maria, della sua famiglia o di parenti o di conoscenti, nonché delle vicende relative alla stesura, alla pubblicazione e alla diffusione dei suoi scritti;
  2. commissionare a persone competenti e capaci la cura di pubblicazioni valtortiane ed anche lavori di archiviazione, di catalogazione e comunque di sistemazione di materiale valtortiano, nonché commissionare o valutare ed eventualmente pubblicare lavori di ricerca sulla persona e sugli scritti di Maria Valtorta;
  3. commissionare a sperimentati traduttori i lavori di nuove traduzioni o la revisione di traduzioni già esistenti delle opere di Maria Valtorta e di qualsiasi altra pubblicazione valtortiana;
  4. autorizzare l’uso corretto, fedele e dignitoso degli Scritti di Maria Valtorta in pubblicazioni, traduzioni, trasmissioni radiofoniche e televisive, riduzioni sceniche, convegni culturali e in qualsiasi altra forma di utilizzazione, nonché contrastare le riproduzioni infedeli o strumentali e reprimere ogni abuso, facendo in ogni caso valere, nella misura consentita dalla vigente legislazione nazionale e internazionale, i diritti dell’autore, di cui la Fondazione è titolare;
  5. acquisire in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, le quote sociali della Società CEV, che resta, finché in vita, il privilegiato Editore delle opere di Maria Valtorta e dei lavori di documentazione e ricerca sulla sua persona e sui suoi scritti;
  6. organizzare manifestazioni culturali e artistiche d’ispirazione valtortiana o con finalità valtortiane, e offrire la propria collaborazione se organizzate da altri, purché siano, in ogni caso, conformi alla lettera e allo spirito del presente Statuto;
  7. ricevere libere offerte in denaro da parte di privati e di enti che condividano gli scopi della Fondazione; chiedere sovvenzioni e contributi pubblici; accettare eredità, lasciti e donazioni di beni mobili, immobili e immateriali nel rispetto delle normative vigenti;
  8. svolgere qualsiasi operazione finanziaria che sia utile o necessaria per il perseguimento degli scopi della Fondazione e per una sana e fruttifera gestione economico-amministrativa del patrimonio e del fondo di gestione;
  9. stipulare contratti, accordi, convenzioni con privati e con enti pubblici o privati per lo svolgimento delle proprie attività o per l’affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
  10. svolgere, infine, qualsiasi altra attività che sia conforme allo scopo istituzionale, compresa l’elargizione di pubblicazioni valtortiane.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate, salvo quelle che, ai sensi di legge, sono direttamente connesse, o accessorie per natura o integrative, alle attività istituzionali previste nel presente Statuto. L’esercizio di attività sprovviste del carattere solidaristico è consentito nei limiti previsti dalla legislazione tributaria al fine di conservare la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Il Consiglio di amministrazione potrà valutare la possibilità di collegare tra loro, anche per via telematica, i traduttori delle opere valtortiane, fino a costituire un collegio di traduttori sotto la guida di un coordinatore.
Allo stesso modo, il Consiglio di amministrazione potrà accogliere la collaborazione di quanti vogliano prestarsi per le esigenze della Fondazione, che possono riguardare lavori di ricerca fino all’eventuale redazione di un periodico di studi valtortiani, sistemazioni archivistiche o museali, allestimenti di fiere e mostre, manifestazioni culturali, questioni giuridiche o azioni legali e quanto altro sia attinente alle attività istituzionali della Fondazione.
Il collegio dei traduttori e altri eventuali organismi o uffici possono essere costituiti con regolamenti che devono essere approvati dal Consiglio di amministrazione. I loro componenti, ed anche quanti a titolo personale collaborino con la Fondazione per le medesime finalità, non percepiranno alcun compenso come semplici consiglieri, fatta eccezione per il rimborso di eventuali spese vive, ma potranno invece essere compensati, se lo richiedono, per veri e propri lavori, prestazioni o consulenze professionali.

Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dai beni conferiti dai Fondatori nell’atto costitutivo. Il patrimonio iniziale, così costituito, potrà essere incrementato:
a) dall’acquisizione a qualsiasi titolo dei beni valtortiani di cui al punto a) dell’art. 3;
b) dai beni di qualsiasi natura e di qualsiasi provenienza che vengano elargiti con espressa destinazione al fondo di dotazione;
c) da finanziamenti e contributi pubblici e privati che siano attribuiti al fondo di dotazione;
d) da qualsiasi altro genere di elargizioni che siano anch’essi attribuiti al fondo di dotazione.
L’organo di amministrazione potrà deliberare di destinare al patrimonio quella parte delle rendite che non siano state utilizzate e dovrà gestire il patrimonio in modo fruttifero, per ricavarne rendite necessarie all’espletamento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito e alimentato:
a) dalle rendite derivanti dal patrimonio;
b) dai proventi derivanti dalle attività della Fondazione che non siano destinati al patrimonio dal Consiglio di amministrazione;
c) da donazioni o lasciti che non siano espressamente destinati al patrimonio;
d) da offerte di privati e da contributi pubblici e privati che non siano espressamente destinati al patrimonio;
e) dai ricavi delle attività connesse con lo scopo istituzionale o accessorie ad esso;
f) da ogni altro introito che non sia attribuito al patrimonio.
Il fondo, così costituito ed alimentato, viene utilizzato per i costi che la Fondazione affronta nel realizzare il proprio scopo e per i costi di gestione della Fondazione medesima.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura. La Fondazione si impegna altresì ad impiegare gli eventuali utili o gli avanzi della gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di amministrazione deve redigere il bilancio o rendiconto annuale e deve approvarlo, previa apposita relazione accompagnatoria del Revisore dei conti, entro quattro mesi (in casi eccezionali entro sei mesi) dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il rendiconto della Fondazione deve: a) informare circa la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della stessa; b) riportare con separata indicazione l’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all’attività istituzionale.
Il rendiconto, regolarmente approvato, deve essere debitamente trascritto nei libri sociali.

L’organo amministrativo della Fondazione è costituito dal Consiglio di amministrazione, composto dal Presidente, dal vice-Presidente, dal Segretario e da un minimo di due ad un massimo di quattro Consiglieri, tutti con carica a tempo indeterminato. Per la prima volta i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dai Fondatori nell’atto costitutivo.
I componenti del Consiglio di amministrazione che vengano meno per qualsiasi motivo o causa saranno sostituiti dal Consiglio stesso mediante cooptazione di nuovi membri e mediante nuova nomina se trattasi del Presidente, o del vice-Presidente, o del Segretario.
Il Consiglio di amministrazione approva nel termine stabilito il rendiconto annuale, compie o approva gli atti delle attività della Fondazione e in genere compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti nel presente Statuto. Inoltre approva gli eventuali regolamenti degli organismi sussidiari previsti nell’art. 4.
Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di deliberare un compenso annuo per il Presidente, il Segretario e il Revisore dei conti in base alle prestazioni svolte e nei limiti previsti dal D.P.R. 645/94 e dal D.L. 239/95 convertito nella Legge 336/95 e successive modificazioni e integrazioni, mentre al vice-Presidente e ai Consiglieri viene riconosciuto solo il diritto al rimborso di eventuali spese vive.
Ogni deliberazione del Consiglio e ogni suo atto, compresi i provvedimenti di nomina e quelli di costituzione delle organizzazioni sussidiarie, sono validamente approvati con la maggioranza dei voti quando sono presenti più della metà dei componenti del Consiglio stesso. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio, e presiede il Consiglio di amministrazione, che egli ha il compito di convocare almeno una volta l’anno e tutte le volte che lo ritenga opportuno, rendendo esecutive le deliberazioni approvate dal Consiglio stesso. Ha inoltre il dovere di vigilare sul buon andamento della gestione amministrativa ed è tenuto al controllo e all’osservanza, da parte dell’organo amministrativo, delle regole contenute nel presente Statuto. Nei casi di urgenza o di indisponibilità del Presidente, le sue funzioni possono essere eccezionalmente espletate dal vice-Presidente o da un Consigliere delegato per iscritto dallo stesso Presidente.
Il Presidente ha diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l’espletamento del suo incarico se egli rinuncia alla corresponsione dell’emolumento personale annuo previsto nel penultimo comma dell’art. 8.

Il Segretario verbalizza ogni seduta del Consiglio di amministrazione, predispone il bilancio o rendiconto annuale e provvede, con la preventiva autorizzazione del Presidente, al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.
Il Segretario ha diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l’espletamento del suo incarico se egli rinuncia alla corresponsione dell’emolumento personale annuo previsto nel penultimo comma dell’art. 8.

L’organo di controllo della Fondazione è costituito dal Revisore dei conti, nominato tra i professionisti abilitati alle funzioni di revisione contabile. La sua prima nomina è fatta dai Fondatori nell’atto costitutivo e le nomine successive sono deliberate dal Consiglio di amministrazione. Resta in carica per tre esercizi e può essere confermato.
Il Revisore dei conti vigila sulla gestione amministrativa della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, redige apposita relazione al Consiglio di amministrazione relativamente al bilancio o rendiconto annuale, effettua verifiche sulla situazione finanziaria della Fondazione e può assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
Il Revisore dei conti ha diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l’espletamento del suo incarico se egli rinuncia alla corresponsione dell’emolumento personale annuo previsto nel penultimo comma dell’art. 8.

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Fondazione od Ente avente finalità analoghe a quelle della Fondazione stessa, secondo le norme vigenti in materia.
All’atto dello scioglimento della Fondazione il Consiglio di amministrazione, allo scopo di salvaguardare meglio quella parte di patrimonio che è costituita dai beni propriamente valtortiani, come definiti nell’art. 2 e nell’art. 3 punto a, potrà decidere di scinderla dal patrimonio di altra natura, anche stabilendo destinazioni differenti, purché le parti del patrimonio siano in ogni caso destinate ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nell’atto costitutivo della Fondazione, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di Fondazione.